25/01/2023
ASSICURAZIONE OPES, FORSE SOLO COSI' RIUSCIREMO A CAPIRE IL MECCANISMO!
Datemi retta, questa è lunga ma ve la dovete leggere perché in caso di incidente poi …
Domanda: “Ma con la mia tessera Opes, è vero posso fare ciò che voglio, ovunque e comunque?”
Risposta: “NO!”
Ci riprovo, ancora una volta, partendo dall’inizio …
Come in qualsiasi attività fisica umana, possono verificarsi piccoli sinistri e grandi infortuni, per i quali, può essere chiamata direttamente in causa l’ASD o la SSD nella quale, ad esempio, Massimiliano De Cristofaro è socio, oppure tesserato-fruitore.
Per questo motivo, il Decreto del 3 novembre 2010 ha stabilito che: “Tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico” nell’ambito di Federazioni, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e Discipline Sportive associate, DEVONO essere assicurati contro gli infortuni se non altro con le coperture “minime” previste.
E l’obbligatorietà assicurativa si allarga anche ai dirigenti e ai tecnici.
L’assicurazione obbligatoria che una ASD o SSD deve stipulare non può essere una normale polizza R.C. ma, deve essere PERSONALE, intestata cioè a “Massimiliano De Cristofaro” e deve coprire gli infortuni che accadono a tutti coloro che sono tesserati in qualità di atleti, tecnici e dirigenti alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva durante lo svolgimento dell’attività sportiva, dell’allenamento e durante le attività preliminari e finali di una gara o di un allenamento ufficiale.
Quindi, l’assicurazione non può essere stipulata con una qualsiasi compagnia assicurativa perché la disposizione legislativa obbliga le associazioni e le società sportive a farlo solo attraverso le Federazioni e gli Enti di Promozione riconosciuti.
Fin qui dovrei essere stato abbastanza chiaro, ma ora arriva il bello …
La prestazione assicurativa avrà esclusivamente luogo se:
1) Se si è in regola con il pagamento del premio assicurativo al momento dell’infortunio
2) Se si è in regola con il tesseramento, secondo le modalità previste dall’organizzazione sportiva di appartenenza, al momento dell’infortunio.
Gli EPS offrono, quindi, una copertura assicurativa solo in occasione di gare ufficiali e di allenamenti programmati in stagione e questi tipi di assicurazione, ESCLUDONO tutti i casi di incidenti e di infortuni che occorrono “al di fuori di gare ed allenamenti ufficiali”.
Ma, quali sono le modalità previste dall’organizzazione sportiva di appartenenza?
E cosa si intende gara e allenamento ufficiale?
Orbene, ci arriviamo guidati per mano …
La copertura assicurativa Opes prevede un tesseramento INDIVIDUALE per tutti i soci dell’ASD, essa è nominale ed è rilasciata all’ASD SSLazio Armi e Tiro affiliata (in questo caso) ad Opes, quindi l’ASD, a sua volta, al momento dell’iscrizione rilascerà una tessera assicurativa al “proprio” socio Massimiliano De Cristofaro, per praticità, la tessera numero “001”.
Tessera A, A base, oppure B, oppure C, tessera D, E, G a seconda delle esigenze e della richiesta del socio …
Questa tessera varrà quale copertura assicurativa per il socio “Massimiliano De Cristofaro”, il quale, dovesse malauguratamente subire un incidente durante le attività promosse da statuto dall’ASD SSLazio Armi e Tiro (e autorizzate dall’Ente), sarà eventualmente risarcito -come da massimali- in base ad una serie di criteri assicurativi, ovvero, come da contratto di polizza.
Invero, l’assicurazione di base interviene a risarcire solo in uno dei seguenti casi:
a) In caso di morte della persona assicurata, con l’erogazione di un capitale non inferiore a 1000 euro a favore degli aventi diritto;
b) In caso di invalidità permanente della persona assicurata, con l’erogazione in un’unica soluzione, di un indennizzo calcolato proporzionalmente al capitale di cui al punto sopra.
Per questo motivo il sottoscritto promuove per ogni iscritto delle ASD/SSD affiliate, senza riserve, la tessera assicurativa Opes “ORO” (tessera di classe “C” per soci/atleti, tecnici, dirigenti, dirigenti centrali), quale migliore assicurazione sportiva personale attualmente sul mercato nazionale in riferimento al costo/beneficio.
IMPORTANTE:
Torniamo al tesserato/assicurato Opes “Massimiliano De Cristofaro”; dicevamo, quest’ultimo è assicurato con la propria Tessera Opes “001” solo ed esclusivamente per le attività promosse dalla propria ASD di riferimento ovvero, la ASD SSLazio Armi e Tiro e non sarà assicurato in alcuna attività “non” promossa o partecipata ufficialmente dalla propria ASD.
Non essendo la Tessera Assicurativa Opes nr. “001” una tessera a punti del supermercato, ovvero valida in tutta Italia (isole comprese), non sarà valida, ad esempio, per entrare in un poligono “X” per praticare attività sportive o per partecipare ad una gara “X” perché, a meno che la ASD SSLazio Armi e Tiro non si iscriva a quella gara (con il bene placet del Presidente), il tesserato/assicurato Opes “Massimiliano De Cristofaro” non sarà assicurato e la sua tessera Opes in quel nuovo contesto, non avrà alcun valore assicurativo.
Questo perché in caso di incidente, e sia chiaro questo fin da subito, solo il presidente della ASD SSLazio Armi e Tiro potrà denunciare il sinistro occorso a Massimiliano De Cristofaro e in questo caso, dato che il socio stava praticando attività al di fuori di quelle organizzate, promosse e autorizzate dalla propria ASD di riferimento, NON avrà diritto ad alcuna comunicazione denuncia di sinistro all’EPS da parte della propria ASD di appartenenza e attenzione, perché il presidente del poligono “X”, dove si è fatto male il succitato, sarà lui che, eventualmente trascinato in causa, dovrà pagare i danni allo sventurato Massimiliano De Cristofaro.
Qualcuno, in caso di incidente grave, dovrà comunque spigare all’assicurazione come si è fatto male Massimiliano De Cristofaro, se da solo o causa di un altro associato (socio di quale ASD/SSD?), se a causa di un collaboratore dell’associazione “X” oppure no, se ad esempio in sede oppure nel poligono dell’associazione “X”, che magari non era in corretto stato di manutenzione, oppure, se si è fatto male nella sede dell’associazione “X” assicurata con polizza RCT oppure no, ed ancora sarà necessario capire cosa prevede il contratto di affitto sulle manutenzioni del poligono “X”, chi era presente durante l’infortunio, eventuali testimoni ….
Insomma, non sottovalutate queste circostanze.
Potrei continuare per ore nel descrivere le casualità, tuttavia, credo di essere stato abbastanza chiaro sulla circostanza per la quale “con la mia tessera Opes non posso fare ciò che voglio, ovunque e comunque”!
Infine, appare palese che per una associazione -o una società sportiva- è fondamentale stipulare un’assicurazione che non copra soltanto il “minimo sindacale” (ovvero quegli eventi che riportano alla morte o all’invalidità permanente) ma, una polizza che intervenga solidamente con una copertura assicurativa sulla Responsabilità Civile della associazione/società stessa ed è nello stesso modo rilevante, per effetto, che ASD e SSD stipulino una polizza per la Responsabilità Civile “Terzi” dell’associazione (o della società sportiva) per i danni a cose e persone.
Non si tratta di “farsi furbi” ma di rispettare la legge ed essere coerenti con gli obblighi statutari, civili e morali di ogni singola ASS e/o SSD costituita ed affiliata e, soprattutto, essere rispettosi nei confronti dell’Ente i cui dirigenti, ogni giorno, lavorano incessantemente per permettere ai propri affiliati di promuovere lo sport in assoluta sicurezza e serenità.
Ad maiora e buon divertimento a tutti.
Coordinatore Nazionale
OPES Armi e Tiro
Massimiliano De Cristofaro
Norme di riferimento:
- Decreto 3 novembre 2010 - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti. (10A15236)
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010)
- D.L. n° 383/2000 - La disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale APS
- D.L. n° 266/1991 - La disciplina delle Associazioni di Volontariato ODV
- Articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
- AGENZIA ENTRATE - Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018
- Articolo 590 Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) - [Aggiornato al 30/12/2022] - Lesioni personali colpose
- Articolo Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito doloso/colposo)