07/08/2021
Prendere nota 🙏
Scrivo la presente in nome e per conto del Signor/a _________ per comunicare e contestare quanto segue.
In data odierna al signor/a _____ è stato impedito di accedere al servizio “palestra”, in quanto priva del cosiddetto Green pass.
Con la presente, mi corre l’obbligo di informarla che la sua richiesta è illegittima e completamente fuori legge, per i motivi di seguito spiegati.
Il certificato verde è stato introdotto con Regolamento UE 2021/953, il cui Articolo 10.3 individua in maniera tassativa i responsabili del trattamento dei dati, specificando espressamente che i dati personali “sono trattati dalle autorità competenti dello Stato membro” pertanto, i gestori dei locali, non rientrano in tale categoria
Il suddetto Regolamento, statuisce, inoltre, al punto 36 che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino COVID 19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione non dovrà costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione”
Tale regolamento europeo, nella gerarchia delle fonti, per il principio del primato della legislazione europea, costituisce una norma di rango superiore, prevalente sulle leggi interne emanate dai singoli stati membri.
La legislazione italiana, dunque, oltre a dover rispettare la nostra Costituzione, deve altresì essere conforme alla normativa europea.
Nel nostro diritto interno, la certificazione verde è stata introdotta dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale, all’art. 9, statuisce cosa si intende per certificazione verde (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione ecc.).
Occorre precisate che all’art. 9 comma 3 il legislatore statuisce che “la certificazione verde ….. è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale”
Ne discende che in base al suddetto comma, gli interessati non sono obbligati a richiedere alcuna certificazione verde, né esiste alcun obbligo di munirsi e consegnare la citata documentazione sanitaria, la cui sensibilità di dati resta assoggettata alla normativa sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679 GDPR)
Il decreto legge del 22 Aprile, inoltre, precisa al comma 9 che “Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione …”
Ne consegue dunque che le certificazioni verdi regolate dal DL del 22 Aprile 2021, richiamate dal DL 105/2021, non sono più applicabili, posto che in data 14 Giugno 2021 è stato emanato il regolamento europeo 2021/953, che regola, appunto i cosiddetti green pass.
Tanto è vero che il Decreto Legge n. 105, all’art. 4, modificando l’art. 9 del dl 52/21, al punto 2 della lettera e) dell’art. 4, 2° comma dl 105/21 ha precisato che: “Le disposizioni dai commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021”.
Le disposizioni dai commi da 1 a 8 dell’art. 9 dl 52/21 sono appunto quelle che regolano il green pass. Dunque l’art. 4, intervenendo sull’art. 9, 9° comma del dl. 52/2021, dice che il green pass può continuare ad applicarsi “in quanto compatibile” con i regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021”.