Comitato Partenopeo ASI - CCSport Napoli

Comitato Partenopeo ASI - CCSport Napoli Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Comitato Partenopeo ASI - CCSport Napoli, Promotore sportivo, CENTRO DIREZIONALE Viale DELLA COSTITUZIONE SNC – NAPOLI ISOLA G1, SCALA D, PRIMO PIANO INT. 2, Naples.
(2)

18/09/2024
Con ASI Nazionale - Sto andando forte! Ho ottenuto un posto tra i fan più attivi per 2 mesi consecutivi. 🎉
13/06/2024

Con ASI Nazionale - Sto andando forte! Ho ottenuto un posto tra i fan più attivi per 2 mesi consecutivi. 🎉

Riforma dello Sport 2023 – SEDI ASD/SSD / DESTINAZIONE D’USO E AGIBILITÀUn’importante integrazione del Decreto Correttiv...
03/08/2023

Riforma dello Sport 2023 – SEDI ASD/SSD / DESTINAZIONE D’USO E AGIBILITÀ

Un’importante integrazione del Decreto Correttivo (Siamo ancora in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede la possibilità per gli enti sportivi di poter svolgere le loro attività istituzionali a prescindere dalla destinazione d’uso delle sedi utilizzate, vediamo nei dettagli:

L’articolo 1, comma 2, lettera d), introduce al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, un nuovo articolo 7-bis ove si prevede che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n 1444 del 2 aprile 1968 e simili indipendentemente dalla destinazione urbanistica, in analogia alla norma prevista per gli enti del terzo settore (articolo 71, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117), in modo da consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività sono esclusivamente di tipo istituzionale e non hanno carattere produttivo.

La domanda che dobbiamo porci è: questa norma è sempre attuabile ?

In primis notiamo il riferimento esclusivo alle attività espressamente previste nello statuto (Sportive, secondarie e strumentali previste degli Art. 7 e 9 del D.Lgs.36/21), altre se non previste non sono permesse, in più sono sempre vietate attività a carattere produttivo (attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistico alberghiere, i servizi di banche e intermediari finanziari e quelli di telecomunicazioni, ecc.)

Un ulteriore ostacolo è certamente rappresentato da eventuali normative previste dagli enti pubblici di competenza territoriali (Regioni, comuni, ASL, ecc.) e dai regolamenti sportivi, l’insediamento delle associazioni nelle strutture da utilizzare è sempre subordinato alla verifica dell’osservanza dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza.

L’attività in sé può derogare alla destinazione d'uso, ma gli ambienti (e tutti gli eventuali impianti) devono essere strutturati, concepiti, progettati ed autorizzati (se del caso) compatibilmente con l'attività che effettivamente vi si svolge, e dunque è implicita la necessità di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per quel tipo di attività (P.e. nulla osta ASL).

Inoltre, eventuali opere edilizie da effettuare devono essere comunque autorizzate seguendo il titolo edilizio coerente, ma senza considerare un cambio d'uso.

Si consiglia di interpellare sempre l’ente competente sul territorio per una prima verifica di compatibilità, procedere eventualmente alla richiesta delle autorizzazioni necessarie e solo dopo iniziare le attività, in passato la normativa, già in essere per le associazioni del terzo settore, è stata spesso oggetto di contestazione da parte della pubblica amministrazione, vuoi per scarsa conoscenza della stessa e vuoi per problematiche oggettive.

Tratteremo in seguito, e sarà interessante, la casistica degli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, sia l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche (Lett. T Art. 5 Cod. T.S.), sia attività produttive ((Lett. O Art. 5 Cod. T.S.), e quindi iscrivibili al RAS e al RUNTS. In tal caso a questi enti si applicano le disposizioni previste per le ASD e SSD limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e per le altre attività le disposizioni previste dal codice del Terzo Settore.

Quanto esposto sarà oggetto di approfondimento nei prossimi incontri sul territorio con le associate ASI, a breve sarà comunicato calendario.

Riforma dello Sport 2023 – Adeguamenti statutariLe nuove norme dettate della riforma dello sport (D.Lgs.36/21) sono entr...
25/07/2023

Riforma dello Sport 2023 – Adeguamenti statutari

Le nuove norme dettate della riforma dello sport (D.Lgs.36/21) sono entrate in vigore il 1° luglio 2023, tutte le ASD/SSD dovranno adeguarsi onde evitare la cancellazione dal RAS e la conseguente perdita delle agevolazioni legate allo status di Ente Sportivo Dilettantistico.

Tra le varie troviamo la necessità di adeguare l’oggetto sociale degli statuti alle nuove direttive, che superano quanto stabilito dalla vecchia normativa (Art. 90 della L.289/2002) sulla base della quale sono stati redati.

Logicamente la stessa problematica riguarda associazioni di nuova costituzione, la mancata conformità dello statuto a quanto previsto dal DLgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel RAS.

Prima di procedere è bene osservare la differenza sostanziale tra la vecchia e la nuova normativa:

1) L’ Art. 90 della L.289/2002 prevedeva nell’oggetto sociale il riferimento “all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica” e la stessa legge non faceva alcun riferimento alle “attività diverse” da quelle tipicamente sportive;

2) Il D.Lgs.36/21 prevede nell’oggetto sociale specifico riferimento “all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” (Art. 7), e prevede altresì la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali (Art. 9), sempreché chiaramente espresse e secondo limiti e criteri che saranno definiti con un DPCM non ancora emanato.

In base all’art. 9 co. 1-bis del D.Lgs.36/21, sono in ogni caso esclusi dal computo dei citati limiti i proventi derivanti da: sponsorizzazioni; rapporti promo pubblicitari; cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti; gestione di impianti e strutture sportive.

Notiamo quindi come il DLgs. 36/2021 oltre a precisare meglio le caratteristiche dell’oggetto sociale, introduce anche nuovi elementi di cui tenere conto, in particolare:

1) l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche devono essere esercitate in via stabile e principale ed è essenziale dichiarare specificamente le discipline sportive praticate; le associazioni e le società possono esercitare anche attività diverse, che devono però rimanere secondarie rispetto all’oggetto principale, ovvero quelle attività che il sodalizio svolge per finanziare l’attività sportiva; per l’esercizio delle attività “diverse” è prevista l’imposizione di un limite quantitativo il quale non può superare il 30 % delle complessive o il 66% dei costi totali, questi limiti non sono applicabili alle entrate che fanno riferimento alle sponsorizzazioni, promo pubblicitarie ecc., legate sia alla formazione di atleti che alla gestione di impianti e strutture sportive.

2) l’attività sportiva dilettantistica non si esaurisce nell’attività agonistica, ma comprende anche for¬mazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva.

Un’ altra differenza da tener presente è indicata dall’Art. 11 del D.Lgs.36/21, il divieto di ricoprire qualsiasi carica in più ASD/SSD nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS, in quest’ultimo caso a prescindere dalla singola disciplina sportiva, mentre nella vecchia normativa il divieto valeva solo per la specifica carica.

Anche Il D.Lgs.36/21 prevede nell’oggetto sociale l’assenza di lucro, persiste dunque il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione.

Tale divieto subisce una parziale deroga per quanto riguarda le società e le cooperative sportive dilettantistiche; tali soggetti possono infatti destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

• ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;

• alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

La quota di utili distribuibili è aumentata all’80% per le società sportive dilettantistiche che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. Tale ultima previsione è soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione europea.

Un discorso a parte va fatto per le associazioni che decidono di assumere la duplice forma di ente del Terzo settore e sportivo, la condizione da osservare è che venga esercitata come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. In tal caso, l’associazione può iscriversi oltre che nel RUNTS anche nel RAS, applicando le disposizioni di cui al DLgs. 36/2021, anche se l’attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è svolta accanto ad un’altra o più delle attività di interesse generale. Approfondiremo successivamente gli aspetti di queste associazioni.

Le associazioni sportive, invece, devono svolgere come attività principale e stabile esclusivamente quella sportiva dilettantistica.

Originariamente non era previsto un periodo transitorio per adeguare gli statuti, per cui, in assenza di specifiche disposizioni in me¬rito, gli enti avrebbero do¬¬vuto disporre di statuti a norma già entro l’01/07/2023, il decreto correttivo in corso di approvazione dovrebbe consentire agli enti esistenti di adeguare i propri statuti entro il 31.12.2023.

Logicamente la materia tratta finora va trattata in modo più approfondito, sarà fatto nel periodo settembre/ottobre con vari incontri sul territorio campano con le associate ASI, a breve sarà comunicato il calendario.

Si consiglia di attendere ancora qualche mese per adeguare gli statuti, potrebbero sopraggiungere ulteriori disposizioni, e di affidarsi a professionisti del settore, lasciate perdere facsimili distribuiti spesso da chi non sa nemmeno leggere cosa distribuisce. In alcuni casi potrebbe essere anche più conveniente cessare l’attività per ricominciare con un soggetto nuovo ………

Vi ricordo che lo statuto è l’ordinamento che disciplina la vita dell’associazione che dirigete, dovreste quindi conoscerlo, purtroppo spesso non succede.

Lo statuto va realizzato tenendo presente le leggi di riferimento e come disciplinare le attività che intendete svolgere, non può esisterne uno uguale per tutti …………….. Attenzione a chi travestito da benefattore è in realtà una … capra

L’adeguamento sia anche l’occasione per correggere eventuali clausole superate o in contrasto con copiosa giurisdizione, introducendone altre per snellire eventuali adempimenti previsti, come la modalità di convocazione dell’assemblea “affissione in bacheca” con strumenti attuali più idonei (mail, strumenti social, ecc.), oppure la necessità di convocare il C.D. per l’ammissione dei nuovi soci con delega di accettazione di un consigliere, ecc. ecc.

Concludo ricordando che ad oggi i nuovi statuti vanno comunque registrati all’agenzia delle entrate con versamento di € 200,00 e con esenzione delle imposte di bollo per le associazioni già iscritte al RAS.

Ringrazio per l’attenzione e do appuntamento a tutti per martedì prossimo.

13/06/2023

Il Settore, affidato all’esperienza del responsabile nazionale Rosario Rasati, è riuscito a convogliare oltre 250 atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia

09/06/2023
18/03/2023

# Danzanetwork Italia 2030_ CONCORSO PER INTERPRETI E COREOGRAFICO NAZIONALE di ASI – premio della danza Il Concorso Nazionale DANZNETWORK ITALIA 2030 è un evento ufficiale dell’Accademia Nazionale delle Danze e Spettacolo ASI – Settore Nazionale, iniziativa di punta per tutte le attività e ...

23/12/2022

Milleproroghe, riforma dello sport rinviata.

Nel testo del decreto Milleproroghe anche lo slittamento di sei mesi - dal 1° gennaio al 1° luglio 2023 - dell’entrata in vigore della riforma dello sport.

La proroga accoglie anche le richieste di commercialisti e consulenti del lavoro che da giorni auspicavano di spostare la decorrenza della riforma del lavoro sportivo, dato il clima di incertezza che si è generato nel mondo delle società sportive dilettantistiche, al fine di utilizzare il maggior tempo per adottare correttivi e semplificazioni.

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-11/21367

Indirizzo

CENTRO DIREZIONALE Viale DELLA COSTITUZIONE SNC – NAPOLI ISOLA G1, SCALA D, PRIMO PIANO INT. 2
Naples
80143

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Comitato Partenopeo ASI - CCSport Napoli pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Comitato Partenopeo ASI - CCSport Napoli:

Condividi


Altro Promotore sportivo Naples

Vedi Tutte