25/07/2023
Riforma dello Sport 2023 – Adeguamenti statutari
Le nuove norme dettate della riforma dello sport (D.Lgs.36/21) sono entrate in vigore il 1° luglio 2023, tutte le ASD/SSD dovranno adeguarsi onde evitare la cancellazione dal RAS e la conseguente perdita delle agevolazioni legate allo status di Ente Sportivo Dilettantistico.
Tra le varie troviamo la necessità di adeguare l’oggetto sociale degli statuti alle nuove direttive, che superano quanto stabilito dalla vecchia normativa (Art. 90 della L.289/2002) sulla base della quale sono stati redati.
Logicamente la stessa problematica riguarda associazioni di nuova costituzione, la mancata conformità dello statuto a quanto previsto dal DLgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel RAS.
Prima di procedere è bene osservare la differenza sostanziale tra la vecchia e la nuova normativa:
1) L’ Art. 90 della L.289/2002 prevedeva nell’oggetto sociale il riferimento “all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica” e la stessa legge non faceva alcun riferimento alle “attività diverse” da quelle tipicamente sportive;
2) Il D.Lgs.36/21 prevede nell’oggetto sociale specifico riferimento “all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” (Art. 7), e prevede altresì la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali (Art. 9), sempreché chiaramente espresse e secondo limiti e criteri che saranno definiti con un DPCM non ancora emanato.
In base all’art. 9 co. 1-bis del D.Lgs.36/21, sono in ogni caso esclusi dal computo dei citati limiti i proventi derivanti da: sponsorizzazioni; rapporti promo pubblicitari; cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti; gestione di impianti e strutture sportive.
Notiamo quindi come il DLgs. 36/2021 oltre a precisare meglio le caratteristiche dell’oggetto sociale, introduce anche nuovi elementi di cui tenere conto, in particolare:
1) l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche devono essere esercitate in via stabile e principale ed è essenziale dichiarare specificamente le discipline sportive praticate; le associazioni e le società possono esercitare anche attività diverse, che devono però rimanere secondarie rispetto all’oggetto principale, ovvero quelle attività che il sodalizio svolge per finanziare l’attività sportiva; per l’esercizio delle attività “diverse” è prevista l’imposizione di un limite quantitativo il quale non può superare il 30 % delle complessive o il 66% dei costi totali, questi limiti non sono applicabili alle entrate che fanno riferimento alle sponsorizzazioni, promo pubblicitarie ecc., legate sia alla formazione di atleti che alla gestione di impianti e strutture sportive.
2) l’attività sportiva dilettantistica non si esaurisce nell’attività agonistica, ma comprende anche for¬mazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva.
Un’ altra differenza da tener presente è indicata dall’Art. 11 del D.Lgs.36/21, il divieto di ricoprire qualsiasi carica in più ASD/SSD nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS, in quest’ultimo caso a prescindere dalla singola disciplina sportiva, mentre nella vecchia normativa il divieto valeva solo per la specifica carica.
Anche Il D.Lgs.36/21 prevede nell’oggetto sociale l’assenza di lucro, persiste dunque il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione.
Tale divieto subisce una parziale deroga per quanto riguarda le società e le cooperative sportive dilettantistiche; tali soggetti possono infatti destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
• ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
• alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
La quota di utili distribuibili è aumentata all’80% per le società sportive dilettantistiche che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. Tale ultima previsione è soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione europea.
Un discorso a parte va fatto per le associazioni che decidono di assumere la duplice forma di ente del Terzo settore e sportivo, la condizione da osservare è che venga esercitata come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. In tal caso, l’associazione può iscriversi oltre che nel RUNTS anche nel RAS, applicando le disposizioni di cui al DLgs. 36/2021, anche se l’attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è svolta accanto ad un’altra o più delle attività di interesse generale. Approfondiremo successivamente gli aspetti di queste associazioni.
Le associazioni sportive, invece, devono svolgere come attività principale e stabile esclusivamente quella sportiva dilettantistica.
Originariamente non era previsto un periodo transitorio per adeguare gli statuti, per cui, in assenza di specifiche disposizioni in me¬rito, gli enti avrebbero do¬¬vuto disporre di statuti a norma già entro l’01/07/2023, il decreto correttivo in corso di approvazione dovrebbe consentire agli enti esistenti di adeguare i propri statuti entro il 31.12.2023.
Logicamente la materia tratta finora va trattata in modo più approfondito, sarà fatto nel periodo settembre/ottobre con vari incontri sul territorio campano con le associate ASI, a breve sarà comunicato il calendario.
Si consiglia di attendere ancora qualche mese per adeguare gli statuti, potrebbero sopraggiungere ulteriori disposizioni, e di affidarsi a professionisti del settore, lasciate perdere facsimili distribuiti spesso da chi non sa nemmeno leggere cosa distribuisce. In alcuni casi potrebbe essere anche più conveniente cessare l’attività per ricominciare con un soggetto nuovo ………
Vi ricordo che lo statuto è l’ordinamento che disciplina la vita dell’associazione che dirigete, dovreste quindi conoscerlo, purtroppo spesso non succede.
Lo statuto va realizzato tenendo presente le leggi di riferimento e come disciplinare le attività che intendete svolgere, non può esisterne uno uguale per tutti …………….. Attenzione a chi travestito da benefattore è in realtà una … capra
L’adeguamento sia anche l’occasione per correggere eventuali clausole superate o in contrasto con copiosa giurisdizione, introducendone altre per snellire eventuali adempimenti previsti, come la modalità di convocazione dell’assemblea “affissione in bacheca” con strumenti attuali più idonei (mail, strumenti social, ecc.), oppure la necessità di convocare il C.D. per l’ammissione dei nuovi soci con delega di accettazione di un consigliere, ecc. ecc.
Concludo ricordando che ad oggi i nuovi statuti vanno comunque registrati all’agenzia delle entrate con versamento di € 200,00 e con esenzione delle imposte di bollo per le associazioni già iscritte al RAS.
Ringrazio per l’attenzione e do appuntamento a tutti per martedì prossimo.