In pagamento la prima tranche di contributi: le ASD/SSD che non hanno avuto la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto per il 2020 potranno ora accedere ad un nuovo Bando
Il Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dà notizia delle modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto per le asd e le ssd.
Per chi ha già ricevuto i sostegni nel 2020
Per continuare a far fronte alla crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state individuate ulteriori misure di sostegno economico rivolto alle ASD/SSD già beneficiarie dei contributi a fondo perduto nel 2020. Pertanto, le ASD/SSD già beneficiarie dei contributi a fondo perduto del Dipartimento per lo sport nel 2020 riceveranno automaticamente anche per l’anno 2021, senza necessità di presentare una nuova domanda, la prima tranche del nuovo contributo a fondo perduto.
In particolare, le ASD/SSD ammesse al contributo “canoni di locazione” riceveranno un importo pari a tre mensilità di canone locativo sulla base del valore del canone annuale di locazione fornito nella domanda già compilata per l’anno 2020, individuando una soglia minima di contributo pari a € 800,00 e una soglia massima pari a € 9.000,00. Invece, le ASD/SSD ammesse al contributo “forfettario” riceveranno ciascuna un contributo forfettario pari a € 800,00.
Le medesime ASD/SSD riceveranno successivamente una seconda tranche di contributo. Tutti i dettagli saranno resi noti tramite questo sito istituzionale del Dipartimento per lo sport.
Per chi non ha ricevuto sostegni nell’anno 2020
Le ASD/SSD che non hanno avuto la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto per il 2020 potranno ora accedere ad un nuovo Bando, che avrà le medesime modalità di accesso tramite piattaforma informatica del precedente.
Tutte le informazioni verranno date tramite questo sito istituzionale del Dipartimento per lo sport.
📅 Con il D.L. 77/2021 si proroga al prossimo 31 maggio 2022 il termine per l’adeguamento semplificato degli statuti delle Onlus, OdV e Aps.