La sovranità appartiene al DRINK, che la esercita nelle forme e nei limiti della SERATA. Art. 2
Le PERSONE ORRIBILI riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo a BERE, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (comunque prevalentemente ON THE DANCE FLOOR), e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà fisica, psicologica e SESS
UALE. Art. 3
Tutte le PERSONE ORRIBILI hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti al BAR, senza distinzione di SESSO, di RAZZA, di TATUAGGIO, di UNIVERSITA’, di GUSTI, di OCCUPAZIONE PROFESSIONALE.
È compito delle PERSONE ORRIBILI rimuovere gli ostacoli di ORARIO e LUOGO, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza degli ASSETATI, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del VENERDI’ SERA. Art. 4
Le PERSONE ORRIBILI riconoscono a tutti gli ORRIBILI il diritto al DIVERTIMENTO ed al TRAVESTIMENTO e promuovono le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni ORRIBILE ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società ORRIBILE. Art. 5
Le PERSONE ORRIBILI, uniche e indivisibili, riconoscono e promuovono la SOCIALIZZAZIONE; adeguano i principi ed i metodi della loro legislazione alle esigenze del LIMONE. Art. 6
Le PERSONE ORRIBILI tutelano con apposite norme, ma tollerano poco, le chiusure linguistiche. In tutti i sensi. Art. 7
Lo VODKA e la BEVANDA NON ALCOLICA sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dal BARMAN. Art. 8
Tutti i TRAVESTIMENTI sono egualmente liberi davanti alla selezione. Le confessioni di TRAVESTIMENTO diverse dal DRESS CODE saranno tuttavia difficilmente accettate, e in ogni caso sempre che non contrastino con l'ordinamento giuridico del PARTY. Art. 9
Le PERSONE ORRIBILI promuovono lo sviluppo della MENTE e la ricerca scientifica e tecnica dell’ALLESTIMENTO. Art. 10
Ogni azione della PERSONA ORRIBILE sarà improntata al rispetto del seguente principio: FAI AL PROSSIMO QUELLO CHE VORRESTI FOSSE FATTO A TE.